ISTITUZIONE SCOLASTICA "WALSER e MONT ROSE b"       PONT-SAINT-MARTIN
 

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 CONSIGLIO D'ISTITUTO

 CAPO I - ORGANI COLLEGIALI Art. 1 Convocazione - Art. 2 Validità sedute - Art. 3 Discussione ordine del giorno - Art. 4 Mozione d'ordine - Art. 5 Diritto di intervento - Art. 6 Dichiarazione di voto - Art. 7 Votazioni - Art. 8 Risoluzioni - Art. 9 Processo verbale - Art. 10 Surroga di membri cessati - Art. 11 Decadenza - Art. 12 Dimissioni - Art. 13 Norme di funzionamento del Consiglio dell'I.S. - Art. 14 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'I.S. - Art. 15 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti - Art. 16 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti - Art. 17 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
 
 CAPO II - DOCENTI Art. 18 Indicazioni sui doveri dei docenti
 
 CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO Art. 19 Doveri del personale amministrativo
   
 CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI Art. 20 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
   
 CAPO V - ALUNNI Art. 21 Norme di comportamento - Art. 22 Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni - Art. 23 Diritto di trasparenza nella didattica
   
 CAPO VI - GENITORI Art. 24 - Indicazioni - Art. 25 Diritto di Assemblea - Art. 26 Assemblea di classe, sezione - Art. 27 Assemblea di plesso, scuola - Art. 28 Assemblea dell'I.S. - Art. 29 Accesso dei genitori nei locali scolastici
   
 CAPO VII - MENSA Art. 30 Norme sul servizio mensa
   
 CAPO VIII - LABORATORI - SUSSIDI DIDATTICI Art. 31 Laboratori - Art. 32 Sussidi didattici - Art. 33 Libri di testo della Scuola Media - Art. 34 Diritto d'autore - Art. 35 Uso esterno della strumentazione tecnica - Art. 36 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
   
 CAPO IX - CONCESSIONE LOCALI Art. 37 Concessione in uso ad esterni dei locali
   
 CAPO X - SICUREZZA Art. 38 Norme di comportamento
   
 CAPO XI - COMUNICAZIONI Art. 39 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario Somministrazione di questionari - Art. 40 Comunicazioni docenti - genitori - Art. 41 Informazione sul Piano dell'offerta formativa
   
 CAPO XII - ACCESSO DEL PUBBLICO Art. 42 Accesso di estranei ai locali scolastici
   
 CAPO XIII - APPENDICI Art. 43 Appendici : A - B - C - D
       

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli artt. 16 e 17  della L..R. 26 luglio 2000 n° 19

VISTO il Regolamento regionale 4 dicembre 2001 n° 3

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;

                                                                                         EMANA

il seguente regolamento:

                                                                                         CAPO I

                                                                              ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

Convocazione

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Art. 2

Validità sedute

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

Art. 3

Discussione ordine del giorno

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta della G.E.

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg. 

Art. 4

Mozione d’ordine

Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’OdG al quale si riferisce.

Art. 5

Diritto di intervento

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art. 6

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

Art. 7

Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 8

Risoluzioni

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art. 4. 

Art. 9

Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’odg).

Per ogni punto all’odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.

I membri dell’ Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

 

      ·         essere redatti direttamente sul registro;

·         se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

·         se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 10

Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

Art. 11

Decadenza

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

Art. 12

Dimissioni

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 

Art. 13

Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

1.       La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2.       Nella prima seduta, il C. I. S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. S. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti deI C.I.S.

3.       Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

4.       Il C.I. S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

5.       Il C. I. S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. I.

6.       Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta dei Presidente della Giunta Esecutiva.

7.       L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

8.       A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.

9.       Il C.I. S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

10.   Il C.I. S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

11.   Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

12.   Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

13.   Le sedute del C. I. S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

14.   Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

15.   La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

16.   L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

17.   I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

18.   Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

19.   Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I. S.

Art. 14

Norme di funzionamento

della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

1.       Il  C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATAR, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2.       Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il Capo dei servizi di segreteria, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3.       La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario. 

Art. 15

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1.       Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce previa convocazione secondo le modalità previste dall’art 1.

2.       Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico.

3.       Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

4.       Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore.

Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. 

Art. 16

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:

·         per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio;

·         alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439  e 440 del D.L.vo n. 297/94;

·         ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Art. 17

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

1.       Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

2.       Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

CAPO Il

DOCENTI

Art. 18

Indicazioni sui doveri dei docenti

1.       I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, nel luogo di accoglienza degli stessi che è indicato, tramite comunicazione scritta , dal dirigente scolastico e che varia a seconda delle condizioni strutturali dei vari edifici ospitanti i vari plessi.

2.       Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti  e, limitatamente alle classi di scuola elementare e media, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione, se l’assenza per malattia è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Questa ultima disposizione è valida anche per gli alunni di scuola materna. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente il nominativo.

3.       In caso di ritardo di un alunno di scuola elementare e media  occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

4.       Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l’autorizzazione al docente vigilatore di plesso. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe ( per la scuola elementare su un apposito allegato al registro) l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo.

5.       I docenti di scuola media  indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

6.       I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

7.       Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.

8.       Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

9.       Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore  scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

10.   Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

11.   Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita.

12.   I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

13.   E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc ... ) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

14.   E’ vietato somministrare farmaci agli alunni.

15.   E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

16.   Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.

17.   I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente.

18.   Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

19.   I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.

20.   Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati.

21.   I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione se non per gravi motivi di servizio.

22.   I docenti  possono utilizzare i telefoni della scuola solo per motivi di servizio.

23.   I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte tramite diario.

24.   Il ricorso al Dirigente per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro del Dirigente, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

25.   L’allontanamento di un alunno di scuola media dalla classe può essere adottato come provvedimento disciplinare solo in casi eccezionali ; deve essere riportato sul registro di classe e comunicato alla famiglia tramite diario. La responsabilità di vigilanza è comunque a carico del docente che ha adottato il provvedimento.

26.   I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente.

27.   Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani .... ) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.

28.   Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita e vigilano affinché gli alunni (scuola elementare) siano affidati ai genitori o agli adulti delegati . A tal proposito i genitori all’inizio dell’anno scolastico sono invitati a rilasciare alla scuola una dichiarazione relativa alle diverse possibili  modalità di riconsegna dei figli e sono, inoltre, tenuti ad essere  puntualmente presenti  all’ora di uscita degli alunni dalla scuola. 

CAPO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 19

Doveri del personale amministrativo.

1.  Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

2.   Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

3.    Collabora con i docenti.

  4.  La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

  5.  Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura sul cartellino segna presenze . 

CAPO IV

COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 20

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1.       I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio fa fede la timbratura sul cartellino segna presenze.

2.       In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

3.       I collaboratori scolastici:

·         indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro;

·         devono essere sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;

·         sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;

·         collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

·         comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;

·         collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;

·         favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap;

·         vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

·         possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d’istruzione;

·         riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

·         sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante;

·         sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

·         evitano di parlare ad alta voce;

·         tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;

·         provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;

·         non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Capo dei Servizi di Segreteria o dal Dirigente Scolastico;

·         invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;

·         prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio;

·         sorvegliano l’uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

 

4.       Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

5.       Accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.

6.       Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

·         che tutte le luci siano spente;

·         che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

·         che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;

·         che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

·         che i prodotti per le pulizie siano custoditi in locali chiusi non accessibili agli alunni;

·         che vengano chiuse le porte  della scuola;

7.       Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro indirizzati; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati.

8.       E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

9.       E’ fatto divieto di somministrare agli alunni medicinali. 

CAPO V

ALUNNI

Art. 21

Norme di comportamento

1.       Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

2.       Gli alunni di scuola elementare e media  sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte  le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Le  assenze devono giustificate a firma di uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

3.       I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il diario ( scuola elementare), l’apposito libretto ( scuola media)

4.       Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati giornalmente  a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.

5.       Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario ( scuola elementare), l’apposito  libretto (scuola media) e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a controfirmarle e a prenderne nota sul registro. Se l’assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. Questa ultima disposizione è valida anche per gli alunni di scuola materna. Le giustificazioni per  assenze per ragioni familiari dovranno  specificare possibilmente i motivi . Nel computo delle assenze sono compresi anche i giorni festivi. Le assenze troppo frequenti saranno segnalate al Dirigente per le verifiche necessarie. Eventuali prolungate assenze per motivi di famiglia coincidenti con l'inizio o la chiusura dell'anno scolastico, oppure immediatamente precedenti o seguenti un periodo di sospensione delle lezioni, dovranno essere preventivamente giustificate.

6.       Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario (scuola elementare), sul libretto ( scuola media) e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).

7.       In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

8.       Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...

9.       Gli alunni possono recarsi in altri locali della scuola  solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.

10.   Durante gli intervalli sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc ... ): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

11.   I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

12.   Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

13.   Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.

14.   Gli alunni delle scuole medie che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed. Fisica devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A. S.L. Per la  pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l’iscrizione ai corsi di nuoto, deve essere presentato il certificato di stato di buona salute.

15.   Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.

16.   Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.

17. Gli alunni non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione. Se dopo l’invito ad astenersi persistono nell’uso,  il cellulare  verrà ritirato e sarà riconsegnato solo ai genitori. 

Art. 22

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni.

1.       Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni vengono programmati dai consigli di classe, di interclasse e di intersezione coerentemente con il POF, in base ai seguenti criteri:

a) numero accompagnatori di norma

- 1 ogni 15 alunni (medie), 1 ogni 10 alunni (elementari, materne) per le uscite di un giorno,

- 1 ogni 10 alunni per i soggiorni con pernottamento,

-  per gruppi inferiori ai 15 alunni, comunque almeno 2 accompagnatori,

in ogni caso, ove vi fosse la presenza di alunni in situazione di disagio si dà la possibilità all'educatore di partecipare alle uscite. Detto personale potrà essere integrato, al fine di assicurare una maggiore vigilanza, da personale non docente della scuola. Allo stesso scopo è consentita anche la partecipazione dei genitori eletti negli organi collegiali, dei genitori di alunni in situazione di disagio, senza oneri a carico dell’Istituzione scolastica.

b)  eventuali deroghe possono essere concesse su motivata richiesta da parte del consiglio di classe;

c)  per limitare i disagi alle altre classi, è opportuno favorire l'avvicendamento dei docenti sulle diverse iniziative, stilando comunque all'inizio dell'anno un calendario completo di accompagnatori e relativi supplenti. 

Art. 23

Diritto di trasparenza nella didattica

L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione utilizzando modalità adeguate all’età degli alunni.

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 

CAPO VI

GENITORI

Art. 24

Indicazioni

1.       I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2.       E’  opportuno che i genitori cerchino di:

·         trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

·         stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

·         controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;

·         partecipare con regolarità alle riunioni previste;

·         favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola. A tal fine viene richiesta una autorizzazione all’inizio dell’anno per le  attività da svolgere fuori dall’edificio scolastico (uscite didattiche all’interno del comune e comuni limitrofi; lezioni di educazione fisica al campo o all’esterno; prove di evacuazione...) Con tale autorizzazione la famiglia esonera la scuola da responsabilità in merito ad eventuali incidenti fatto salvo l’obbligo di vigilanza. Le ricevute dei versamenti di eventuali somme a sostegno delle attività  devono essere riconsegnate  secondo le scadenze fissate.

·         osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

·         sostenere gli Insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa;

·         educare ad un comportamento corretto durante la mensa.

3.       Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.

4.       In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

5.       Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

Art. 25

Diritto di Assemblea

1.       I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994,n. 297.

2.       Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.

3.       L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 26

Assemblea di classe, sezione

1.       L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.

2.       E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: a) dagli insegnanti; b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

3.       Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

4.       L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5.       Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.

6.       Copia del verbale viene inviata al Dirigente.

7.       Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

Art. 27

Assemblea di plesso, scuola

I.         L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea.

2.       L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

3.       La convocazione può essere richiesta: a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; e) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.

4.       Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

5.       L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6.       Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea.

7.       Copia del verbale viene inviata alla Scuola.

8.       Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d’Istituto e gli insegnanti del plesso. 

Art. 28

Assemblea dell’Istituzione Scolastica

1.      L’Assemblea dell’Istituzione scolastica  è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell’Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall’assemblea.

2.      L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.

3.      La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:

a) da 50 genitori;

                        b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;

                        c) dal Consiglio d’Istituto;

                        d) dal Dirigente Scolastico.

4.      Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tra­mite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

5.      L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.

6.      Copia dei verbale viene consegnata alla Presidenza.

7.      Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

Art. 29

Accesso dei genitori nei locali scolastici

1.       Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza e di preparazione all’uscita della Scuola Materna che devono svolgersi  rispettivamente entro mezz’ora dall’orario di apertura  e di chiusura  del plesso.

2.       L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.

3.       I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. In altre occasioni  possono accedervi solo su autorizzazione del Dirigente scolastico o del vigilatore del plesso.

4.       I genitori, durante le ore di ricevimento, dovranno evitare di presentarsi con i figli  al fine di non lasciarli incustoditi nei locali scolastici. 

CAPO VII

MENSA 

Art. 30

Norme sul servizio mensa

1.       Il servizio mensa è direttamente gestito dalle varie Amministrazioni comunali ed è regolamentato a seconda delle esigenze dei vari plessi. Eventuali richieste per esigenze particolari o intolleranza alimentare devono essere certificate dal medico e fatte   presenti al responsabile del servizio mensa.

2.       Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne delegata e devono rientrare in tempo utile per l’inizio delle lezioni pomeridiane. L’Istituzione Scolastica consente agli alunni in anticipo di sostare nel cortile della scuola, ma non potrà assicurare alcuna vigilanza quindi la responsabilità resta dei genitori fino all’inizio delle lezioni pomeridiane. 

CAPO VIII

LABORATORI – SUSSIDI DIDATTICI

Art. 31

Laboratori

1.       I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito  di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo  stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.

2.       Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

3.       In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni i sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

4.       Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

5.       I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

6.       L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni  singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

7.       Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

Art. 32

Sussidi didattici

1.       1.La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo‑didattico e di materiale . I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

 

Art. 33

Libri di testo della Scuola Media

1.   I libri di testo della Scuola Media vengono dati in uso agli alunni all’inizio dell’anno, secondo procedure che assicurino il controllo dello stato dei libri al momento della consegna e ritirati al termine dell’anno scolastico secondo i seguenti criteri:

i testi restituiti deteriorati da non poter essere riutilizzati sono addebitati agli alunni nelle seguenti misure:

-      100% del prezzo di copertina se il testo era stato consegnato nuovo

-      80% del prezzo di copertina se il testo era stato consegnato riciclato. 

Art. 34

Diritto d’autore

1.       Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

Art. 35

Uso esterno della strumentazione tecnica

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)

1.       L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal vigilatore di plesso; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno chi ha causato il danno. 

Art. 36

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

1.       Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (, fax, foto­copiatrice, , computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E' escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.

2.       L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

3.       Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

CAPO IX

CONCESSIONE LOCALI

Art. 37

Concessione in  uso ad esterni dei  locali

1.   I locali della scuola sono concessi ad uso gratuito, dal dirigente scolastico a seguito di domanda scritta su appositi moduli forniti dalla segreteria, compatibilmente con le esigenze dell’Istituzione scolastica ad altra Istituzione scolastica, Enti pubblici, Enti privati, Enti morali, Associazioni sportive regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, Associazioni di vario genere con regolare statuto associativo, la cui attività non sia in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola e non sia a fini di lucro. Il dirigente scolastico deve, inoltre, accertare che l’attività sia compatibile con le caratteristiche dei locali richiesti, delle sue attrezzature anche in rapporto al numero dei partecipanti.

2.   In caso di richieste di stessi locali per stessi periodi e orari, la concessione viene data secondo l’ordine di presentazione delle domande. In particolare per la concessione delle palestre si deve tenere conto di quanto stabilito dagli articoli  22 e 23 della L.R. 15.6.1983 n. 57..

3.   La concessione dei locali è subordinata al fatto che il concessionario assicuri le seguenti condizioni:

·         Assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni:

a)       subiti dai loro utenti o provocati da questi a terzi, nel corso delle attività svolte nei locali concessi o per l’uso di attrezzature ivi contenute.

b)       provocati all’immobile ed alle attrezzature della scuola.

I rischi di cui sopra devono essere coperti tramite stipulazione, da parte del concessionario, di una idonea polizza per responsabilità civile con un istituto assicurativo.

·         Rispetto del calendario e degli orari indicati nella concessione. Ogni variazione deve essere richiesta. dal concessionario, in forma scritta e concessa, sempre in forma scritta, dal Dirigente scolastico.

·         Utilizzo solo dei locali e delle attrezzature concesse evitando l’installazione di impianti fissi e lo svolgimento di attività non pertinenti la destinazione del locale.

·         Costante sua presenza o di quella di un responsabile da lui designato durante lo svolgimento delle attività in modo da assicurare il corretto uso dei locali, il ripristino della loro funzionalità al termine dell’attività  pulizia compresa, la loro messa in sicurezza con spegnimento luci, chiusura rubinetti, finestre e porte.

·         Comunicazione della eventuale sospensione o cessazione dell’utilizzo dei locali alla segreteria della scuola.

4.  Il dirigente ha la facoltà di cambiare e/o ridurre i periodi riservati agli utenti esterni, nonché sospendere o revocare la concessione per esigenze didattiche ed organizzative della scuola. Il dirigente scolastico ha, inoltre, la possibilità di revocare la concessione all’utilizzo dei locali,  quando accerti il venir meno delle suddette condizioni o l’uso improprio degli stessi.

5.  Il modulo predisposto dalla segreteria deve contenere:

a)   Le generalità del richiedente, il nome dell’istituzione, ente, associazione che egli rappresenta.

b)   I locali, il calendario e gli orari richiesti.

c)   Il tipo di attività svolta e numero massimo di partecipanti previsto.

d)  Le generalità e recapito della persona responsabile che deve essere presente durante lo svolgimento   dell’attività se diversa dal richiedente.

e)   Gli estremi della polizza assicurativa.

f)    La dichiarazione che l’attività svolta non è a fini di lucro.

g)  La dichiarazione di essere a conoscenza delle condizioni da rispettare per ottenere e mantenere la

    concessione dei locali. 

CAPO X

SICUREZZA 

Art. 38

Norme di comportamento

Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;

Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;

Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;

Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;

Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spo­starle quando su di esse vi sono delle persone;

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;

Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc ... ), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;

Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto;

Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;

Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell’evento;

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;

Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;

Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;

Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;

Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;

Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;

In caso di movimentazione manuale dì materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;

Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;

Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;

Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso;

L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni.

Per assicurare una rapida ed ordinata evacuazione degli edifici in caso di emergenza, il piano di evacuazione, predisposto ai sensi della normativa, viene periodicamente aggiornato dall’incaricato del controllo e verifica per la prevenzione incendi   e illustrato a tutte le persone coinvolte. Esso  è oggetto di prove anche senza preavviso.

CAPO XI

COMUNICAZIONI

Art. 39

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario. Somministrazione di questionari

1.       Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2.       E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

3.       E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...

4.       La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

5.       Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

6.       Per gli alunni si prevede di:

 a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di colla­borazione con la Scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.

7.       Il Dirigente autorizza la somministrazione di questionari e interviste agli alunni o al personale nell'ambito di  inchieste, ricerche ecc., previa valutazione della coerenza con le finalità formative e culturali della scuola e della compatibilità con le normali attività dell'Istituto.

I docenti delle classi interessate valutano l'opportunità di proporre l'iniziativa agli alunni, che sono comunque liberi di non aderire.

Anche l'adesione da parte del personale della scuola a tali iniziative è del tutto libera e volontaria. 

Art. 40

Comunicazioni docenti ‑ genitori 

1.      Sono  programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie, tramite appositi incontri, le valutazioni quadrimestrali.

2.  I genitori hanno la facoltà di richiedere colloqui con i docenti tramite richiesta scritta sul diario. Gli insegnanti devono  tempestivamente comunicare la data dell’incontro che deve aver luogo  entro 15 giorni. 

Art. 41

Informazione sul Piano dell’offerta formativa 

1.       All’inizio dell’anno scolastico durante i Consigli di intersezione, interclasse, classe sono illustrate alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.

2.    Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

3.       Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi o fotocopiate e distribuite a tutti gli interessati. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 

CAPO XII

ACCESSO DEL PUBBLICO 

Art. 42

Accesso di estranei ai locali scolastici

1.      Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

2.      Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3.       Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso.

4.       Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi.

5.       I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.

6.       I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento 

CAPO XIII

APPENDICI

Art. 43 

 Sono parte integrante del presente regolamento:

-     Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico ai sensi dell’art.32 c.2 del Regolamento regionale 4 dicembre 2001, n° 3. ( Appendice A)

-          Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. ( Appendice B)

-          Regolamento dell’organo di garanzia. ( Appendice C)

-          Procedura per la denuncia infortuni. ( Appendice D)

 

 Approvato dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica nella seduta del 29 marzo 2004